Nuove disposizioni emergenza Covid-19 D.L. n.5 del 4/2/2022
Informativa nuove disposizioni Decreto Legge n.5 del 4/2/2022, “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” e nota Ministero della Salute n. 9498 del 4/2/2022 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione SARS CoV 2”.
Viste le nuove disposizioni normative citate in oggetto, si ritiene utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative valide per i docenti e il personale ATA e per gli studenti e i loro genitori.
Fermo restando, come è noto, che le attività scolastiche e didattiche si svolgono in presenza ai sensi dell’art. 1, cc. 1 e 4 del D.L. 111/2021, di seguito si riporta il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema scolastico, relativamente alle scuole secondarie di secondo grado (art. 6, commi 1-c, 2):
[…]
c) nelle scuole (…) secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 266:
- con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Sulla base di quanto sopra esposto, si invitano gli studenti, i genitori degli studenti e il personale scolastico a comunicare tempestivamente alla scuola tutti gli eventuali accadimenti inerenti il contagio da Covid-19 all’indirizzo petd07000x@istruzione.it , segnalando la situazione di positività (con indicazione della data di effettuazione del tampone con esito positivo o di riscontro dei primi sintomi) o il contatto con un positivo (contatti stretti ad ALTO RISCHIO).
Si precisa che il Ministero dell’Istruzione con nota dipartimentale del 10/1/02022, n. 14, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ha precisato che:
- i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall’alunno interessato mediante l’app “Verifica C-19” o in alternativa, tramite attestazione cartacea;
- l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni.
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica venuta a conoscenza di due o più positività nell’ambito di una classe, invierà una comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti sopra descritti.
Pertanto dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il Dirigente Scolastico, o altro soggetto da lui delegato, dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
Gli studenti verranno contattati dai delegati del Dirigente Scolastico per la verifica dei dati necessari alla gestione delle situazioni di ogni classe interessata da casi di positività COVID 19. La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i cinque giorni successivi alla presa di conoscenza dei due o più casi di positività nella classe di appartenenza.
Il trattamento dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di “Titolari del trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR e d.lgs. n. 196/2003). A tale scopo si allega alla presente circolare la relativa Informativa sulla Privacy.
Ulteriori chiarimenti sono riportati nella circolare 61 e nel vademecum in allegato.
Si confida e si ringrazia per la fattiva collaborazione necessaria per l’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Michela Terrigni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)
Circolare 61 Nuove disposizioni emergenza Covid-19 D.L. 5/2022
Vademecum misure positività Covid D.L. 5/2022
Informativa privacy stato vaccinale