CISL Scuola Abruzzo e Molise – comunicato sindacale sciopero del 30 maggio
La CISL SCUOLA Abruzzo e Molise, a seguito di segnalazioni ricevute relativamente a problematiche interpretative e comportamenti difformi nelle scuole per gli adempimenti, le modalità di adesione e le procedure da attivare in occasione dello sciopero, chiede la pubblicazione all’albo sindacale e la trasmissione ai lavoratori attraverso i canali telematici del presente comunicato.
In particolare, ci è stato segnalato che in alcune scuole ancora non è stato inviato l’avviso relativo alla giornata dello sciopero del 30 maggio, nonostante sia arrivato in tutti gli Istituti l’avviso della proclamazione dello sciopero. A tal fine, si rammenta che la L. 146/90, all’art. 2 espressamente dispone che: “Affinché le amministrazioni assicurino le prestazioni cosiddette “essenziali”, è necessario che le stesse attivino celermente le procedure relative agli scioperi, ed in particolare quelle inerenti gli obblighi informativi, utilizzando soluzioni che ritengono maggiormente opportune per adempiere in maniera efficace a detti obblighi (pubblicazione all’albo del sito web della scuola, trasmissione di avvisi alle famiglie tramite registro elettronico, pubblicazione degli avvisi mediante affissione nei locali scolatici, ecc…).
Inoltre ci sono segnalate anche erronee comunicazioni fatte al personale precario, in particolare in merito al mancato riconoscimento dell’anno di servizio in caso di adesione allo sciopero. Come è noto la giornata di adesione allo sciopero è utile ai fini della carriera, della progressione e del servizio, in quanto il lavoratore rilascia una giornata di paga dal proprio stipendio. Come chiarito anche dalla circolare 312/89, i periodi di astensione da lavoro per sciopero non costituiscono interruzione del rapporto di impiego. Ne deriva che il personale che sciopera è considerato a tutti gli effetti giuridici in servizio.
I giorni di sciopero non interrompono quindi né la continuità nella supplenza, né la progressione della carriera. Inoltre, relativamente alla validità dell’anno scolastico, l’articolo 11 comma 14 della legge n. 124/99 statuisce che: “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale“.
In considerazione di quanto esposto, e al fine di evitare ulteriori spiacevoli fraintendimenti, si allega una scheda riepilogativa su adempimenti, modalità di adesione e procedure da attivare prima e nel giorno dello sciopero.
Davide Desiati
Segretario generale CISL SCUOLA ABRUZZO MOLISE